Le telefonate commerciali nel settore luce e gas possono creare confusione tra fornitore, distributore, autorità pubbliche e intermediari. Il rischio aumenta quando chi chiama usa informazioni parziali, mette fretta o chiede dati presenti in bolletta senza spiegare in modo verificabile chi è e per conto di quale azienda lavora.
Dal 19 giugno 2026 sono in vigore tutele specifiche per i clienti finali domestici. Non rendono automaticamente fraudolenta ogni telefonata sull'energia, ma limitano i casi in cui un professionista può contattare un consumatore e concludere un contratto dopo quel contatto.
I segnali da non ignorare
Non esiste un solo copione. Ci sono però comportamenti che giustificano l'interruzione della chiamata e una verifica autonoma.
Falsa urgenza. Frasi come “deve decidere oggi”, “la fornitura verrà sospesa” o “il suo contratto scade tra poche ore” servono spesso a impedire un confronto ragionato. Chiudi la chiamata e contatta il fornitore usando esclusivamente i recapiti riportati sulla bolletta o sul suo sito ufficiale.
Identità poco chiara. ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Non è un venditore e non propone offerte commerciali. Diffida di chi si presenta come “ufficio tutela”, “ente nazionale dell'energia” o usa formule simili senza indicare ragione sociale, ruolo e recapiti verificabili.
Richiesta di dati presenti in bolletta. POD e PDR identificano rispettivamente il punto di prelievo elettrico e il punto di riconsegna del gas. Codice fiscale, IBAN e documenti di identità sono dati ancora più delicati. Non comunicarli a un chiamante non verificato: possono essere usati insieme ad altre informazioni per avviare pratiche che non hai richiesto.
Offerta solo verbale. Un prezzo comunicato al telefono non basta per valutare un contratto. Servono almeno condizioni economiche complete, durata, modalità di rinnovo, eventuali servizi accessori e, quando previsto, oneri di recesso anticipato.
Richiesta di conferme senza documenti. Dal 1° gennaio 2025, per la validità del consenso a un contratto concluso per telefono, il cliente deve confermare di avere ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali su carta o su un altro supporto durevole. Lo chiarisce ARERA nelle regole su telemarketing e teleselling.
Rispondere “sì” a una domanda generica non equivale, da solo, ad accettare consapevolmente qualsiasi contratto. Se la chiamata diventa ambigua, è comunque prudente interromperla e non fornire ulteriori dati.
Cosa è cambiato dal 19 giugno 2026
La legge 10 aprile 2026, n. 49, che ha convertito il D.L. 21/2026, ha inserito i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell'articolo 51 del Codice del consumo. Il testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede, per le forniture domestiche di energia elettrica e gas:
- il divieto di sollecitazioni commerciali per telefono o tramite messaggi finalizzate a proporre o concludere un contratto;
- la possibilità di contatto se il consumatore lo ha richiesto direttamente attraverso le interfacce informatiche del professionista;
- la possibilità, per il professionista, di contattare i propri clienti luce e gas che abbiano espresso uno specifico consenso alle proposte commerciali;
- l'obbligo per il professionista di dimostrare la validità del contatto;
- l'uso di un numero che identifichi univocamente il professionista;
- la nullità dei contratti stipulati dopo un contatto effettuato in violazione di queste regole.
La norma riguarda i clienti finali domestici. Non va estesa automaticamente alle PMI o alle altre utenze non domestiche, che continuano ad avere le tutele previste dal contratto, dalla regolazione di settore e, quando applicabile, dalle norme sulle microimprese.
Il diritto di ripensamento è distinto dalla nullità. In generale, il consumatore può recedere entro 14 giorni da un contratto concluso a distanza; il termine non decorre dalla prima bolletta. Per un caso concreto è necessario verificare come e quando è stato concluso il contratto e quali informazioni sono state consegnate.
Cosa fare se compare un fornitore che non hai scelto
Agisci appena scopri il problema e conserva una copia di ogni comunicazione.
- Verifica il nome del venditore e la data di attivazione nelle bollette o nel contratto ricevuto.
- Invia al venditore contestato un reclamo scritto. Dichiara che non riconosci il contratto, chiedi copia della documentazione contrattuale e la prova del consenso, e domanda le modalità di ripristino della situazione precedente.
- Se sei ancora nei termini e ne ricorrono i presupposti, comunica anche l'esercizio del diritto di ripensamento. Non limitarti a una telefonata: usa un canale che lasci prova dell'invio e della ricezione.
- Se la risposta non arriva entro 40 giorni o non risolve il problema, puoi attivare gratuitamente il Servizio Conciliazione ARERA. Il servizio non “blocca” automaticamente un contratto: un conciliatore aiuta cliente e operatore a raggiungere un accordo.
- Per una chiamata in violazione delle nuove regole puoi segnalare il numero al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM, come previsto dall'articolo 51, comma 8-quater, del Codice del consumo.
Nei casi di fornitura non richiesta, il Codice del consumo prevede tutele anche rispetto agli importi fatturati. L'applicazione al singolo caso, però, dipende dall'accertamento dei fatti: evita di sospendere pagamenti o ignorare solleciti senza avere prima contestato formalmente la fornitura. L'AGCM ha sanzionato richieste di pagamento relative ad attivazioni non richieste, richiamando l'articolo 66-quinquies del Codice del consumo.
Come ridurre il rischio
- Non comunicare POD, PDR, codice fiscale, documento di identità o IBAN a chi ti chiama senza che tu abbia richiesto il contatto.
- Chiedi sempre l'offerta completa su un supporto che puoi conservare e confrontare.
- Richiama l'azienda tramite il numero pubblicato sul sito ufficiale, non quello indicato a voce dal chiamante.
- Verifica le numerazioni nazionali nella banca dati AGCOM dei call center. L'assenza di un risultato è un segnale di cautela, non da sola la prova di una truffa.
- Valuta l'iscrizione gratuita al Registro pubblico delle opposizioni per ridurre le chiamate di telemarketing indesiderate.
AGCOM ha attivato filtri anti-spoofing contro le chiamate provenienti dall'estero che mostrano numeri italiani contraffatti: dal 19 agosto 2025 per i numeri fissi e dal 19 novembre 2025 per quelli mobili. I filtri riducono una parte del fenomeno, ma non rendono automaticamente affidabile ogni numero italiano visualizzato sul telefono.
Per le imprese
Il nuovo divieto introdotto nel Codice del consumo è formulato per i clienti finali domestici. Un'impresa che contesta un'attivazione deve quindi evitare di basare il reclamo soltanto su quella norma. È utile raccogliere contratto, registrazioni o messaggi disponibili, deleghe, bollette e cronologia dei contatti, quindi verificare le tutele applicabili alla propria dimensione e al proprio contratto.
In sintesi
Una proposta seria può essere letta, conservata e confrontata senza pressioni. Se chi chiama non si identifica chiaramente, crea urgenza o chiede dati prima di inviare i documenti, interrompi il contatto e verifica in autonomia.
Se vuoi ricostruire le condizioni della tua fornitura o confrontare un'offerta ricevuta, puoi richiedere un confronto oppure leggere come lavoriamo nella pagina consulenza energetica.
